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Ripartizione della detrazione
- Nel caso di abitazione di proprietà di tre fratelli di cui solo due la occupano quale abitazione principale, la detrazione, se spettante deve essere divisa in parti uguali fra i due che la occupano.
- Nel caso di due soggetti (comproprietari al 70% e al 30%) di un immobile che costituisce per entrambi abitazione principale, la detrazione deve essere divisa in parti uguali tra i due.
- Nel caso di un immobile in comproprietà fra due contitolari al 50%, di cui uno solo vi risiede, la detrazione spetterà per intero al contitolare che vi risiede.
Non spetta la detrazione per figli se la rendita catastale supera gli euro 1.200,00.
Ultima modifica:
venerdì, 05 maggio 2023
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